Con due ordinanze gemelle, rispettivamente le numero 9009 e 9011 del 2025, emesse in due giudizi patrocinati dall’Avvocato tributarista di Roma Giuseppe Marino, la Corte di Cassazione ha sancito la spettanza dell’esenzione IRPEF prevista dall’art. 49 della Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24.4.1963, che dunque prevale non solo sulla normativa interna (art. 2 del TUIR), ma anche sulla normativa pattizia prevista dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (e, in particolare, sull’art. 19 del modello OCSE).
Si tratta di un principio di estrema rilevanza, data l’elevata mole di contenzioso tributaria ad oggi pendente sulla questione.
Sul punto, la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, convalidando le difese esposte dallo Studio Legale Marino, affermando quanto segue: “Orbene, nella specie, la Signora…, cittadina cecoslovacca, priva di cittadinanza italiana e in servizio in qualità di impiegata presso l’Ambasciata ceca, rientra a pieno titolo nell’ambito applicativo dell’art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963, dovendosi in quanto tale considerare esente dal versamento delI’Irpef e relative addizionali, così come correttamente rilevato dai giudici del gravame. Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione finanziaria, difatti, non può nel caso di specie trovare applicazione l’art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca, arrestandosi la sua applicazione in virtù della prevalenza della normativa speciale di cui all’art. 49 cit. Ed invero, l’art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca, disciplina in via generale tutti i rapporti dei soggetti che esercitano “Funzioni pubbliche”, mentre l’art. 49 della Convenzione di Vienna del 1963 si occupa in via precipua e specificamente dei rapporti tributari in capo ai soggetti che prestano la propria attività professionale, in qualità di funzionari dipendenti, presso ambasciate e consolati. In forza del principio lex speciali derogat generali, allora, alla fattispecie in esame deve essere data applicazione alla norma che, considerata la cittadinanza estera di… e il suo servizio come impiegata presso l’Ambasciata ceca, la esenta dal versamento delle imposte sul reddito corrisposto dalla Rappresentanza diplomatica presso cui è impiegata per il periodo di riferimento, in deroga a quanto stabilito dall’art. 19 cit. La predicata incompatibilità tra l’art. 19 cit. e l’art. 49 cit., da cui discenderebbe, nella prospettazione del Patrono erariale, l’applicazione al caso di specie della Convenzione contro le doppie imposizioni, sottoscritta in epoca posteriore. Del resto, anche alla normativa interna di cui all’art. 4 d.P.R. n. 601/1973 deve essere riconosciuto carattere prevalente, in quanto la disposizione in parola disciplina una fattispecie specifica – i redditi degli ambasciatori, degli agenti diplomatici, dei consoli e degli impiegati nelle missioni diplomatiche -, laddove l’art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Repubblica Ceca disciplina, in via generale, i rapporti tributari di coloro che svolgono “Pubbliche funzioni”. (Cfr. Cass. T., n. 1663/2023).