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Selezione personale Polizia di Stato da inviare presso Rappresentanze Diplomatiche o Uffici Consolari

Redazione by Redazione
28 Luglio 2025
in Curiosità
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Selezione personale Polizia di Stato da inviare presso Rappresentanze Diplomatiche o Uffici Consolari
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L’art. 2 del decreto-legge 5 ottobre 2023, nr. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2023, nr. 176, ha previsto la possibilità di destinare presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, un contingente massimo di venti unità di personale della Polizia di Stato, appartenente ai ruoli degli ispettori (“assistente amministrativo”) e dei sovrintendenti (“coadiutore”), con finalità di potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l’Italia.

Con il decreto del 18 giugno 2025 del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica (allegato 2) — consultabile e scaricabile sul portale “DOPPIAVELA” — si disciplina la procedura di selezione di personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che espletano funzioni di polizia, da inviare presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per la posizione sopra indicata potrà presentare la candidatura il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo ordinario degli ispettori e dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso dei sottoelencati REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, di cui all’art. 4 del citato decreto del Capo della Polizia — Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 giugno 2025:

a) essere inservizio effettivo da almeno 10 anni, alla data di pubblicazione della procedura di
selezione, anche prestati in parte nel ruolo degli agenti e assistenti;

b) nonavere ancora compiuto 57 anni alla data di pubblicazione della procedura di selezione;

c) essere inservizio da almeno 3 anni o aver prestato servizio, negli ultimi 10 anni, per almeno 3 anni, anche prestati nel ruolo degli agenti e assistenti, presso i seguenti Uffici:

– Uffici di Polizia di frontiera (o Uffici con attribuzioni di funzioni di Polizia di frontiera)
– Uffici immigrazione o Squadre mobili delle Questure;
– altri Uffici investigativi centrali e territoriali della Polizia di Stato;
– Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere;

d) non aver riportato, negli ultimi 2 anni, nei rapporti informativi, un giudizio inferiore a “distinto”;

e) non aver riportato sanzioni disciplinari superiori al richiamo scritto negli ultimi 10 anni;

f) nonessere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare per sanzioni superiori al richiamo scritto e/o penale e non aver riportato condanne penali per delitti non colposi;

g) dimostrare un’adeguata conoscenza, scritta e parlata, della lingua inglese o, per coloro che sono destinati ai paesi francofoni, della lingua francese o di una delle lingue ufficiali o più parlate in una delle sedi individuate, corrispondente almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento del Consiglio d’Europa (QCER);

h) non aver svolto incarichi di servizio all’estero per conto dell’ Amministrazione per un periodo, anche non continuativo, superiore a 4 anni;

i) dimostrare un’adeguata conoscenza delle norme e delle procedure relative all’ingresso e al soggiorno del cittadino straniero nel territorio dello Stato.

SEDI DI DESTINAZIONE
Le procedure di assegnazione interessano le seguenti sedi:

1. Abidjan — Ambasciata
2. Accra – Ambasciata
3. Algeri — Ambasciata
4. Astana — Ambasciata
5. Baghdad — Ambasciata
6. Calcutta — Ambasciata
7. Casablanca — Ambasciata
8. Colombo — Ambasciata
9. Dhaka – Ambasciata
10. Dakar — Ambasciata
11. Il Cairo — Ambasciata
12. Islamabad — Ambasciata
13. Karachi — consolato generale
14. Lagos — Consolato generale
15. Manila — Ambasciata
16. Nairobi — Ambasciata
17. Teheran — Ambasciata
18. Tunisi — Ambasciata
19. Yaoundé — Ambasciata

Il periodo minimo di permanenza in sede è fissato in 2 anni, prorogabile al massimo di altri 2 anni, fatti salvi i casi di cui al penultimo comma dell’art. 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, nr. 18. ‘

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Ai sensi dell’art. 5 del citato decreto, i candidati in possesso dei sopra richiamati requisiti di partecipazione devono presentare istanza utilizzando l’apposito modulo (allegato 3) corredato da un curriculum vitae in formato europeo (Europass Cv Format) aggiornato.

Nell’istanza il candidato deve esprimere un ordine di gradimento decrescente per le sedi tra quelle sopra indicate, in relazione alle quali sia in possesso della conoscenza linguistica di cui al punto g) dei predetti requisiti di partecipazione. Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del citato decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, che prevede che: “in caso di mancanza di candidature per una sede, al posto vacante è assegnato il primo candidato utilmente collocato in graduatoria in base alla lingua conosciuta”.

Nell’istanza di partecipazione il candidato attesta il possesso dei titoli indicati nell’art. 6 del predetto decreto del 18 giugno 2025.

Le istanze, per il tramite del proprio ufficio di appartenenza, munite di parere di concordanza e di attestazione del possesso dei requisiti generali suindicati, con esplicito riferimento al rapporti informativi ed ai procedimenti penali e/o disciplinari, dovranno essere trasmesse, in relazione alla qualifica di appartenenza del personale interessato, inderogabilmente entro il 10 settembre 2025, agli indirizzi di seguito specificati:

  • Servizio ispettori
    dipps035.0800@pecps.interno.it;
  • Servizio sovrintendenti, assistenti e agenti
    dipps035.0902@pecps.interno.it.

Si evidenzia che le istanze saranno valutate, secondo la procedura prevista dal decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 giugno 2025, da un’apposita Commissione, che convocherà a colloquio i candidati (previa individuazione dei criteri e delle modalità di svolgimento del colloquio stesso), ai fini della formazione della graduatoria degli idonei da inviare alle sedi individuate.

Dopo aver svolto apposito corso di formazione, l’assegnazione può essere revocata per sopravvenuta perdita del requisiti di partecipazione, per contingenti esigenze di servizio o percausa di forza maggiore.

Si rimanda, comunque, al predetto decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 giugno 2025 per i dettagli sulla procedura di selezione.

Si precisa che le selezioni in argomento non costituiscono una procedura concorsuale.

Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare e degli allegati tra il personale interessato, anche assente a vario titolo, e di trasmettere tempestivamente le eventuali istanze solo in caso di effettivo possesso dei requisiti prescritti.

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